capacità dei sistemi informatici e di rete di resistere, a un determinato livello di affidabilità, a eventi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati, o dei servizi offerti tramite tali sistemi (definizione richiamata dall’art. 3, punto 4, del Regolamento DORA, per rinvio all’art. 6, punto 2, della direttiva (UE) 2022/2555 — si raccomanda di verificare la formulazione esatta sul testo ufficiale della direttiva NIS2 prima dell’inserimento definitivo);